Certificati di Prevenzione Incendi

Dedica srl ha in organico professionisti abilitati all’elaborazione dei progetti da presentare ai Vigili del Fuoco, ed è in grado di fornire il supporto alle aziende per tutte le certificazioni e le pratiche autorizzative necessarie per ottenere il rilascio o il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi.

ATTIVITA’ SOGGETTE AL CONTROLLO DELLA PREVENZIONE INCENDI

Il nuovo regolamento D.P.R 1 Agosto 2011 n.151, riguardante il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, si basa sul semplice principio di proporzionalità per poter concentrare maggiormente l’azione di controllo e verifica su quelle attività, dette “attività soggette”, che presentano rischio di incendio più elevato rispetto ad altre.

Si deve premettere che quando si parla di “attività soggette” ai controlli dei VVFF si intendono quelle attività che sono pericolose (80 “attività soggette” individuate dal Decreto) e per le quali i titolari devono avviare la pratica di prevenzione incendi per la richiesta del parere e poi del certificato di prevenzione incendi rispettando tutti gli adempimenti procedurali.

Gli adempimenti procedurali sono differenziati in base alla categoria di appartenenza della attività.

  • CATEGORIA A

Attività dotate di “regola tecnica” di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;

ESEMPI ATTIVITA’ CATEGORIA A:

Piccoli alberghi tra i 25 e i 50 posti letto, aziende e uffici che hanno tra le 300 e le 500 persone presenti, autorimesse tra i 300 mq e i 1.000 mq, edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio tra i 24 m e i 32 m, gli impianti di produzione di calore con potenzialità tra 116 kW e 350 kW, strutture sanitarie tra i 25 e i 50 posti letto, teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti.

SCHEMA DELLA PROCEDURA PER LE ATTIVITÀ DELLA CATEGORIA A:

  1. L’imprenditore inizia i lavori;
  2. A lavori ultimati raccoglie la documentazione attestante la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio;
  3. Spedisce la documentazione tramite procedura online al SUAP comprensiva di SCIA relativa alla parte antincendio. (Per le attività non imprenditoriali l’invio della documentazione va fatta direttamente al Comando VVF);
  4. L’imprenditore inizia immediatamente l’attività con controlli a campione da parte dei Vigili del Fuoco entro 60 giorni.
  • CATEGORIA B:

Attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria “superiore”;

ESEMPI ATTIVITA’ CATEGORIA B:

Alberghi tra i 50 e i 100 posti letto, i campeggi, le strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto, i locali per la vendita al dettaglio o all’ingrosso di superfici comprese tra i 600 e i 1.500 mq, le aziende e gli uffici che hanno tra 500 e 800 persone, le autorimesse tra 1.000 e 3.000 mq, gli edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio tra i 32 e i 54 m.

SCHEMA DELLA PROCEDURA PER LE ATTIVITÀ DELLA CATEGORIA B:

  1. Prima di iniziare i lavori, l’imprenditore tramite SUAP fa istanza ai Vigili del Fuoco per l’esame del progetto. Entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa i Vigili del Fuoco rilasciano il parere;
  2. A lavori ultimati raccoglie la documentazione attestante la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio;
  3. Spedisce la documentazione tramite procedura online al SUAP comprensiva di SCIA relativa alla parte antincendio. (Per le attività non imprenditoriali l’invio della documentazione va fatta direttamente al Comando VVF);
  4. L’imprenditore inizia immediatamente l’attività con controlli a campione da parte dei Vigili del Fuoco entro 60 giorni.
  • CATEGORIA C:

Attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della “regola tecnica”.

ESEMPI ATTIVITA’ CATEGORIA C:

Centrali termoelettriche, i teatri e gli studi televisivi con più di 100 persone presenti, le strutture sanitarie e gli alberghi con oltre 100 posti, le aziende e gli uffici con oltre 800 persone presenti, gli edifici con altezza antincendio di oltre 54 metri, le stazioni ferroviarie e metropolitane.

SCHEMA DELLA PROCEDURA PER LE ATTIVITÀ DELLA CATEGORIA C:

  1. Prima di iniziare i lavori, l’imprenditore tramite SUAP fa istanza ai Vigili del Fuoco per l’esame del progetto. Entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa i Vigili del Fuoco rilasciano il parere
  2. A lavori ultimati raccoglie la documentazione attestante la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.
  3. Spedisce la documentazione tramite procedura online al SUAP comprensiva di SCIA relativa alla parte antincendio
  4. L’imprenditore inizia immediatamente l’attività con controlli da parte dei Vigili del Fuoco entro 60 giorni

Per tutte le "attività soggette" (di categoria A, B e C), in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di 45 giorni.

Oltre che alle modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo di avviare nuovamente le procedure ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Da questo breve elenco si capisce che in molti casi (soprattutto quando esiste una norma) il titolare deve ricorrere ad un tecnico per verificare la sicurezza. Il tecnico, comunque, diventa obbligatorio quando si tratta di presentare le domande ai vigili del Fuoco.

Scroll to top